ART. 36 – ATTIVITA' DI RICERCA E DI STUDIO
1. Le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale di
categoria EP ai progetti di ricerca finanziati da committenti pubblici o
privati, all'interno delle strategie e dei piani delle Amministrazioni
stesse.
2.Il personale della categoria EP ha diritto ad essere riconosciuto autore o
coautore delle ricerche a cui lavora. Salvo che l'Amministrazione non
ritenga di pubblicare i risultati della ricerca nell'ambito dei propri
programmi editoriali, l'autore ha diritto alla pubblicazione in proprio,
fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza.
3. Le Amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini
dell'arricchimento professionale lo svolgimento da parte del personale della
categoria EP, delle attività elencate all'art. 53, comma 6, lettere da a) a
f), del D. Lgs. n. 165/2001, senza utilizzare le strutture
dell'Amministrazione stessa e fuori dell'orario di lavoro.