ART. 43 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i
principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa,
anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio
comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel
codice di condotta allegato al presente CCNL.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di
rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a)
collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza
e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme
dei singoli ordinamenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui questo
abbia diritto, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e
di accesso all'attività amministrativa previste dalla
legge 7 agosto 1990,
n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione,
nonché osservare le disposizioni del D.lgs. 28.12.2000, n.443 e del
DPR
28.12.2000, n.445 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la
rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
autorizzazione;
f) durante l'orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con
gli utenti una condotta adeguata a principi di correttezza ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che
ritardino il recupero psico- fisico in periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o
mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia
palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha
impartito, illustrandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto ha
il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando questo comporta la violazione della legge penale;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti
ed automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che
non siano di servizio;
m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre
utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai
locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo
che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione
stessa in locali non aperti al pubblico;
o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non
coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle
stesse;
p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza,
salvo comprovato impedimento;
q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non
finanziari propri, o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.