Art. 2.- Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
1. Il contratto decorre dal 1° gennaio 1994 e scade il 31 dicembre 1997 per la parte normativa e al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, salvo diversa previsione del contratto stesso. La stipulazione s'intende avvenuta a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2, del decreto n. 29 ed è portata a conoscenza delle Amministrazioni interessate dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, d'ora in avanti richiamata come "l'Agenzia".
3. Per gli istituti a contenuto economico e normativo a carattere vincolato ed automatico, le Amministrazioni daranno attuazione al contratto entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Qualora non ne venga data disdetta da parte dell'Agenzia ovvero da parte sindacale, mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato, per la parte relativa, di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali conservano efficacia fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto, al personale destinatario del contratto stesso sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto n. 29.
7. In sede di rinnovo biennale della parte economica del contratto le parti assumeranno come punto di riferimento del negoziato anche lo scostamento tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 6.
8. In deroga al comma 1 il presente contratto scadrà per la parte economica il 31 dicembre 1995, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.