Art.3. Obiettivi e strumenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza favorisce una piena convergenza di intenti sugli obiettivi di efficienza, modernizzazione e qualità del servizio offerto dalle Amministrazioni. Esse sono strutturate in modo da assicurare un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria anche nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali - in funzione dell'esigenza fondamentale di migliorare i livelli di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa e, correlativamente, la qualità dei servizi erogati - garantendo alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza un'adeguata presenza nei momenti più significativi della vita istituzionale.

2. Il sistema di relazioni sindacali definito nel presente titolo intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di consultazione e di partecipazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza, nel rispetto delle prerogative specifiche della funzione dirigenziale e nell'ottica di una consapevole assunzione di ruolo da parte dei singoli dirigenti.

3. In coerenza con le linee indicate nei commi 1 e 2, le relazioni sindacali nell'area della dirigenza si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva: essa si svolge a livello nazionale e a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2, 7 - 8 - 9 del presente contratto, secondo le disposizioni del decreto n. 29. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 11. In coerenza con il suo carattere privatistico, la contrattazione si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;

b) informazione: sua finalità fondamentale è quella di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali; ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e l'opportunità e, in particolare, in tutti i casi in cui la legge o il presente contratto lo richiedano, le amministrazioni forniscono informazioni su specifici argomenti alle rappresentanze sindacali. Le informazioni sono normalmente fornite in forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse;

c) esame a seguito di informazione: si svolge nelle materie previste dall'art. 5 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8;

d) consultazione: viene attivata dall'amministrazione tutte le volte che se ne ravvisi la necessità e l'opportunità e, in particolare, in tutti i casi e relativamente alle materie per cui le norme vigenti e i Contratti collettivi nazionali di lavoro espressamente la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;

e) partecipazione: si concretizza in momenti di confronto, di dibattito e di elaborazione comune per l'analisi di problematiche di ordine generale ovvero di portata più specifica e per la formulazione di osservazioni e proposte;

f) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative: sono finalizzate alla prevenzione e al raffreddamento della conflittualità e si svolgono secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 11 e 12.

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