Art. 13. Contributi sindacali.
I dirigenti hanno la facoltà di rilasciare la delega a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta per la trattenuta di una quota
mensile dello stipendio con cui operare il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dagli organi statutari competenti. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del
dirigente o dell'organizzazione sindacale interessata.
La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
Il dirigente può revocare la delega in qualsiasi momento. La revoca va
comunicata all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo alla comunicazione.
Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle
retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con le amministrazioni stesse.
Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
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