Art. 12. Organismi di conciliazione.

  1. Allo scopo di prevenire l'insorgenza di conflitti collettivi di lavoro riguardanti la dirigenza e di comporre quelli eventualmente in atto, le parti convengono sulla necessitą che in attuazione di quanto verrą previsto dalle "Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero", appositi organismi di conciliazione vengano istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, d'intesa tra le amministrazioni e le rappresentanze sindacali di cui all'art. 8, comma 4, a livello di amministrazione.
  2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione le amministrazioni si attengono a quanto verrą previsto dalle "Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero".

 

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