Art. 12. Organismi di conciliazione.
Allo scopo di prevenire l'insorgenza di conflitti collettivi di lavoro
riguardanti la dirigenza e di comporre quelli eventualmente in atto, le parti
convengono sulla necessitą che in attuazione di quanto verrą previsto dalle
"Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in
caso di sciopero", appositi organismi di conciliazione vengano istituiti
entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, d'intesa tra le
amministrazioni e le rappresentanze sindacali di cui all'art.
8, comma 4, a
livello di amministrazione.
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione le amministrazioni si
attengono a quanto verrą previsto dalle "Norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero".
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