Art. 38. Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria.
1. Con decorrenza da stabilirsi in sede di CCNL per il biennio 1996 - 97 è istituito in ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 1, un fondo per la retribuzione accessoria; il relativo finanziamento avverrà mediante l'utilizzo:
a) delle risorse rese annualmente disponibili dalla soppressione dei meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni per effetto dell'anzianità, quantificate secondo le modalità indicate dall'art. 39;
b) dall'ammontare delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario per il personale dirigente per l'anno 1995;
c) dall'ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui alla L. 17 aprile 1984, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni, per il medesimo personale dirigente per l'anno 1995;
d) dall'ammontare delle risorse connesse all'espletamento di particolari funzioni stabilite da specifiche disposizioni.
2. Le amministrazioni che, in attuazione dell'art. 5 della legge 537 del 1993, abbiano rideterminato con atto formale i posti di funzione dirigenziale effettivamente ricoperti in numero superiore a quello risultante della data di entrata in vigore del fondo di cui al precedente comma 1, possono incrementare, con oneri a proprio carico, il fondo per la retribuzione accessoria in misura proporzionale al numero dei dirigenti, al fine di garantire il medesimo valore medio pro-capite, tenuto conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione.
3. Una quota non inferiore al 20% del fondo di cui al comma 1 è destinato alla retribuzione di risultato.