Art. 37. Retribuzione accessoria.
Le componenti accessorie della retribuzione del dirigente si articolano,
nella "retribuzione di posizione", finalizzata ad attribuire a
ciascun dirigente un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite
ed alle connesse responsabilità, e nella "retribuzione di
risultato", diretta ad apprezzare l'impegno realizzativo e la qualità
della prestazione di ciascun dirigente.
La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato sono attribuite
a valere sulla disponibilità di un fondo annualmente precostituito presso
ciascuna Amministrazione. La somma delle erogazioni non può eccedere detta
disponibilità.
Le norme che regolano i previgenti istituti relativi alle quote accessorie
della retribuzione continuano a produrre i loro effetti sino alla data di
decorrenza della operatività dei nuovi istituti economici previsti dal comma
1, la cui disciplina sarà stabilita nell'ambito del contratto relativo al
biennio economico 1996-97.
La contrattazione relativa al biennio economico 1996-97 definirà le
modalità per assicurare il pieno utilizzo delle risorse contrattualmente
assegnate alla retribuzione accessoria nelle sue varie articolazioni.
I criteri per la gestione della retribuzione accessoria sono disciplinati
dagli articoli che seguono.
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