Art. 44. Riutilizzo delle risorse della retribuzione accessoria.

Nel periodo di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento degli istituti di cui all'art. 37 non siano state impegnate nei rispettivi esercizi finanziari, sono riutilizzate nell'esercizio dell'anno successivo per le medesime finalità.

 

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