Art. 46. Disposizioni comuni al personale non dirigente del comparto.

1. Si applica al personale dirigente la disciplina prevista per il restante personale del comparto per quanto concerne:

- il procedimento relativo al riconoscimento da causa di servizio delle infermitą;

- la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilitą permanente conseguente ad infortunio;

- la mensa e i servizi sociali.

2. Ai dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, compete la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco.

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