Art. 46. Disposizioni comuni al personale non dirigente del comparto.
1. Si applica al personale dirigente la disciplina prevista per il restante personale del comparto per quanto concerne:
- il procedimento relativo al riconoscimento da causa di servizio delle infermitą;
- la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilitą permanente conseguente ad infortunio;
- la mensa e i servizi sociali.
2. Ai dirigenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, compete la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco.