Art. 47. Responsabilità civile e patrocinio legale.

L'amministrazione assume iniziative per la copertura assicurativa collettiva dei dirigenti del rischio di responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave. Gli oneri connessi alla suddetta copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, sono assunti dalle amministrazioni, anche a tutela dei propri diritti e interessi, secondo modalità oggetto di contrattazione decentrata, mediante l'utilizzo e nei limiti delle risorse destinate a iniziative analoghe a favore dei dirigenti.

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