ART. 5 - CONTRATTI A TERMINE

1. Oltre che per le ipotesi contemplate dalla Legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni e integrazioni ivi inclusi i limiti precisati con la legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 3 comma 23 e comma 27, l'Ente potrà procedere, per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse, ad assunzioni con contratti a termine della durata massima di 5 anni, di personale di ricerca e di personale tecnico-amministrativo di elevato livello ed esperienza.

I suddetti contratti dovranno prevedere un trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalità esistenti nell'Ente.

2. La realizzazione del programma costituente il presupposto dell'assunzione a termine o la scadenza del contratto (eventualmente prorogato) comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti, con esclusione delle ipotesi di cui alla legge 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà essere a carico del contributo ordinario dello Stato entro il limite massimo del 50%. La parte rimanente dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi.

4. Il contingente del personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi, con esclusione delle ipotesi di cui alla legge n. 230/62, non potrà superare in ogni caso a livello di Ente il 10% del riferimento numerico fissato con il Decreto Interministeriale emanato il 06.05.94 dal Ministro per la Funzione Pubblica d'intesa con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in applicazione dell'art. 5 comma 28 della legge 537/1993.

Sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadano sui fondi derivanti da contratti con Istituzioni comunitarie ed internazionali di cui al comma 27 dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

5. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

6. Con il consenso del dipendente il termine del contratto a tempo determinato può essere, eccezionalmente, prorogato per una sola volta per una durata non superiore a quella prevista per il contratto iniziale.

Alla scadenza della proroga non potrà essere assegnato un ulteriore contratto.

 

art.prec. art.succ.