ART. 4 - LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa ridotta che può variare, da un minimo del 40% ad un massimo dell'80% del normale orario di lavoro, sia di tipo orizzontale (con orario di lavoro articolato su tutti i giorni lavorativi della settimana), che di tipo verticale (con orario di lavoro articolato su 2/4 giorni settimanali). Per detti rapporti è applicabile la normativa che regola il rapporto di lavoro a tempo pieno, se non diversamente stabilito ed in quanto compatibile con la specificità del rapporto.
2. Il numero percentuale dei lavoratori che possono essere occupati a tempo parziale non può superare il 10% del riferimento numerico fissato con il Decreto Interministeriale emanato il 6.5.1994 dal Ministro per la Funzione Pubblica d'intesa con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in applicazione dell'art. 5 comma 28 della legge 537/93.
Resta esclusa, per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nonché di fruire, a qualsiasi titolo, di benefici che comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelli previsti da specifiche disposizioni di legge.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale resta precluso per i dipendenti che ricoprano abitualmente incarichi di struttura o di coordinamento e/o comportanti l'obbligo della resa del conto giudiziale, ovvero l'esercizio di attività lavorativa di carattere ispettivo, ovvero organizzata in turni, ovvero comportante obblighi di reperibilità ed in ogni caso per posizioni che sotto qualsiasi forma comportano lo svolgimento di funzioni di direzione.
4. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è dovuto in proporzione al ridotto orario di lavoro prestato.
Con il rapporto a tempo parziale è incompatibile l'erogazione di competenze accessorie, fatta esclusione delle indennità di disagiata sede e di quelle connesse alla particolarità delle modalità di svolgimento dell'attività, da corrispondersi in ragione della natura della indennità stessa, per intero o in proporzione alla durata della prestazione di lavoro.
Fermo restando il trattamento retributivo nei termini suddetti, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale fruiscono dello stesso numero di giornate di ferie previste per i lavoratori a tempo pieno; per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale il numero delle ferie è ridotto proporzionalmente.
L'ammontare dei permessi di cui all'ultimo capoverso del comma 1 e al comma 4 dell'art. 20 è ridotto in proporzione al ridotto orario di lavoro prestato.
5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno fruire dei servizi aziendali compatibilmente con le strutture e gli strumenti attualmente previsti dall'Ente per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno. Resta esclusa per i dipendenti con rapporto a tempo parziale orizzontale di durata inferiore a 5 ore giornaliere la fruizione del servizio di mensa.
6. I criteri per valutare le domande di trasformazione del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale.
Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno oggetto di esame da parte dell'Ente sulla base dei criteri di precedenza di seguito riportati:
a) dipendenti in particolari condizioni fisiche o psico-fisiche quali sono considerate agli articoli 25 e 26 del presente contratto, nei limiti stabiliti dall' art. 25, comma 1, punto c);
b) dipendenti per i quali sia attestata l'esistenza nel nucleo familiare di persone che presentino una delle condizioni sopra precisate;
c) dipendenti con figli in età prescolare e scolare ;
d) dipendenti che prestino attività di cura ed assistenza a persone anziane.
A parità di requisiti la precedenza va accordata al dipendente con maggiore anzianità di servizio nell'Ente.
Nel caso sia pari l'anzianità di servizio la precedenza segue l'ordine temporale di presentazione della domanda.
7. In caso di esigenze che richiedano la copertura di posizioni a tempo pieno è data la precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che, già in possesso dei requisiti sia professionali che di inquadramento richiesti per la copertura della posizione predetta, avevano in precedenza trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fatto comunque salvo quanto previsto al precedente comma. A tal fine si tiene conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parità della maggiore anzianità di servizio, salvo quanto disposto al precedente capoverso.
8. Le richieste di passaggio al lavoro a tempo parziale o viceversa di ritorno al tempo pieno, sono possibili dopo che siano trascorsi tre anni dall'assunzione o dall'ultima trasformazione, previo consenso dell'Unità di appartenenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
E' possibile per eventi di carattere eccezionale, derogare al termine suddetto, sentite le OO.SS. firmatarie.
9. L'Ente non potrà comunque procedere alla emanazione di bandi di concorso per la copertura di posti a tempo pieno che siano stati trasformati in posti a tempo parziale.
10. Le nuove norme attuative relative all'istituto in oggetto saranno emanate dall'Ente entro tre mesi dalla stipulazione del presente contratto.