ART. 7 - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
1. Il dipendente già cessato dal servizio per dimissioni volontarie può essere riammesso, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentite le OO.SS. firmatarie, previa valutazione della sussistenza di effettive esigenze dell'Ente, in relazione allo sviluppo delle proprie attività, purché la cessazione predetta sia intervenuta da non più di 5 anni rispetto alla data della domanda.
2. Il personale riammesso in servizio non può essere collocato in posizione di inquadramento e retributiva inferiore a quella già posseduta all'atto della predetta cessazione.