ART. 10 - SVILUPPO DI INQUADRAMENTO
1. I passaggi di livello del personale inquadrato nel livello base 9.0 e livello differenziato 9.1 potranno avvenire secondo le seguenti modalità:
a) partecipazione di personale interno a concorsi pubblici banditi dall'Ente per il reperimento di personale in relazione a posizioni disponibili e vacanti la cui copertura è necessaria per l'esecuzione delle attività previste anche in deroga ai limiti di età previsti per i concorrenti esterni;
b) valutazioni selettive interne anche con procedure concorsuali di personale che presenta uno sviluppo professionale particolarmente rilevante in termini di capacità acquisite e dimostrate.
Le posizioni da mettere a concorso di cui alla lettera a) saranno definite in sede di pianificazione operativa annuale.
I passaggi di cui alla lettera b) avranno luogo con cadenza annuale per una frazione non superiore al 7% del personale dell'Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali.
Sempre nel limite del 7% annuale sopracitato potranno altresì essere effettuate, al di fuori delle operazioni periodiche, revisioni dell'inquadramento, in casi eccezionali, nei quali risulti oggettivamente manifesta e verificata - attraverso modalità procedurali specifiche - una crescita professionale del dipendente tale da far corrispondere l'attività da questi svolta in via stabile, ai contenuti e ad ogni altro elemento proprio di un superiore livello differenziato.
I passaggi di livello conseguenti alle valutazioni selettive annuali relative al quadriennio 1994-1997 avranno decorrenza 1° gennaio 1997 e 31 dicembre 1997 nei limiti delle disponibilità finanziarie definite per il secondo biennio contrattuale.
2. Lo sviluppo professionale dei dipendenti sempre nel limite del 7% di cui al comma 1 sarà anche valutato nei tre mesi successivi al rientro da periodi di congedo per motivi di studio, di ricerca scientifica o di collaborazione industriale e nei casi di rientro in servizio di dipendenti già collocati fuori ruolo ed in genere da aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, ove sussista l'interesse dell'Ente di valorizzare la capacità professionale in tale periodo acquisita dai dipendenti medesimi.
3. Le procedure relative alle valutazioni selettive di cui al comma 1 e ad eventuali attribuzioni di diverso profilo nell'ambito dello stesso livello saranno definite con atto dell'Ente previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale.
4. Le Commissioni di valutazione a livello di Ente saranno articolate per qualifiche professionali e composte da esperti di alta qualificazione anche esterni.