ART. 11 - SUPERMINIMI E PREMI DI PRODUTTIVITA'
1. Entro il 1° trimestre di ogni anno la
Direzione dell'Ente assegnerà ad ogni Unità della Macrostruttura due
disponibilità finanziarie relative, rispettivamente, ai superminimi ed ai premi
di produttività, da attribuire al personale appartenente all'Area Dirigenziale
e delle specifiche tipologie professionali. L'assegnazione sarà preceduta dalla
definizione da parte dell'Ente di procedure e criteri per l'attribuzione dei
premi e dei superminimi ; tale definizione avverrà previa valutazione
conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla
verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale.
Successivamente ogni singola Unità di Macrostruttura procederà
all'attribuzione di detti superminimi e premi in modo autonomo.
2. Gli importi relativi ai premi saranno
stanziati con il bilancio dell'esercizio cui la valutazione si riferisce e
saranno erogati in un'unica soluzione con la retribuzione del successivo mese di
giugno.
Le modalità di finanziamento dei premi di produttività sono definite nel
successivo art. 35 del presente contratto.
3. L'entità complessiva delle disponibilità per i superminimi è determinata in applicazione del successivo art. 33.