ART. 20 - PERMESSI

1. A domanda del dipendente e sulla base di idonea documentazione, sono concessi permessi retribuiti per:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: complessivamente otto giorni all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado, nascita dei figli : tre giorni consecutivi per evento nel limite di 5 giorni complessivi per anno;
A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, fino a tre giorni di permesso complessivi, anche frazionabili, per particolari esigenze di carattere personale o familiare.

2. Ove contragga matrimonio, il dipendente ha titolo ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabili come ferie, senza decurtazione della retribuzione.

3. Al personale classificato esposto di categoria "A", ai sensi del D.lgs. n. 230/1995, verrà annualmente concesso un periodo continuativo di ferie aggiuntive di 15 giorni. Tale periodo viene ridotto proporzionalmente in relazione ai periodi di mancata effettiva esplicazione di detta attività nel corso dell'anno.

4. Il dipendente può assentarsi dal lavoro, previa autorizzazione, con possibilità di recuperare le ore non lavorate nei limiti di 3 ore giornaliere e 36 ore annuali. Il recupero deve avvenire entro il mese successivo.
In caso di mancato recupero si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

5. Il dipendente dovrà comunicare all'Ente gli elementi necessari a verificare che ricorrano le condizioni perché possa usufruire di altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

art.prec. art.succ.