ART. 21 - DIRITTO ALLO STUDIO
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali. I permessi di cui sopra sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari.
2. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
3. Qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio all'inizio dell'anno, potranno essere predisposte graduatorie dei richiedenti anche per rispettive sedi da definirsi in sede di contrattazione decentrata nei limiti di detta percentuale complessiva .
4. Il personale interessato ai corsi di cui al precedente comma 1 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Con norme attuative saranno definite le modalità di applicazione ai dipendenti delle disposizioni legislative in materia di accesso ai dottorati di ricerca.
6. I permessi previsti dal presente articolo non potranno essere concessi al dipendente in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea che intenda conseguire un ulteriore diploma o laurea.