ART. 25 - TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la necessità di sottoporsi a terapie salva vita, la condizione di portatore di handicap o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a) in caso di assenze dovute al ricovero presso strutture specializzate l'Ente riconosce al dipendente il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del ricovero stesso; per il periodo eccedente quello di trattamento con retribuzione intera, compete la retribuzione ridotta alla metà sino al termine del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto di recupero;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) utilizzazione del dipendente in attività diverse da quelle abituali e compatibili con il livello di inquadramento posseduto quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il 2° grado si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
3. Per i dipendenti portatori di handicap e in particolari condizioni fisiche l'Ente provvederà a:
a) individuare, al fine della loro rimozione, gli ostacoli che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro;
b) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 104/92.