ART. 26 - TUTELA DEI DIPENDENTI CHE NECESSITANO DI RECUPERO SOCIALE

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza o alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le medesime misure di sostegno di cui al 1° comma punti a), b), c), d) e 2° comma dell'articolo 25.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione per i dipendenti affetti da tossicodipendenza le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

art.prec. art.succ.