ART. 28 - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

1. Al personale si applicano le disposizioni di legge per la tutela delle lavoratrici madri (legge 30.12.1971 n.1204 e relativo regolamento di esecuzione - D.P.R. 25.11.1976 n.1026), con le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 9.12.1977 n. 903.

2. Durante la gestazione ed il periodo successivo alle lavoratrici si applicano, altresė, le disposizioni di cui all'art. 69 del D.lgs. 230/1995.

3. Per il primo mese di astensione facoltativa dal lavoro, prevista per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, dall'art. 7, comma 1 della legge n.1204/1971, integrata dalla legge n. 903/1977, spetta la retribuzione fondamentale mensile ridotta del 20%.

 

art.prec. art.succ.