ART. 27 - COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 61 del D.lgs. 29/1993 e successive modificazioni secondo gli indirizzi applicativi di cui alla circolare n. 12/1993 del Dipartimento della Funzione Pubblica e nell'osservanza delle linee guida definite dalla legge 125/1991, allo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale nel lavoro tra donne e uomini, vengono rinnovate, entro 60 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, le nomine dei componenti il Comitato per le Pari Opportunità (CPO). Scopo del CPO è quello di promuovere l'adozione di azioni positive per le dipendenti di sesso femminile al fine della realizzazione di pari opportunità e di verificarne l'applicazione.

2. Il Comitato, quale Organo della Direzione dell'Ente unico per entrambe le aree separate di contrattazione, deve essere consultato per tutte le problematiche attinenti, in via diretta o indiretta, questioni di parità e pari opportunità. A tal fine svolge un ruolo di studio, di proposizione, di consultazione e di partecipazione ai momenti decisionali nell'ambito delle materie e dei compiti di sua competenza.

3. Il Comitato per le pari opportunità è composto come segue:

a) da 9 componenti designate dall'Ente anche sulla base di autocandidature, tra le quali dipendenti esperte in campo giuridico, statistico, sociologico e di gestione delle risorse umane, nonché dal Responsabile dell'Unità Sviluppo Organizzativo della Funzione Centrale Personale e Sviluppo Organizzativo;

b) da 5 componenti designate dalle Organizzazioni Sindacali maggioritarie all'interno dell'Ente tra quelle firmatarie il presente contratto;

c) da 5 componenti dell'ENEA elette dalle dipendenti dell'Ente nell'ambito di liste presentate da un numero non inferiore a 100 lavoratrici.

Le componenti sia elette che designate, non potranno far parte del CPO per più di due mandati consecutivi della durata ciascuno di 4 anni.

4. Il Comitato, nella sua prima composizione costituita sulla base delle designazioni di cui ai punti a) e b) del comma 3, entro 30 giorni dalla nomina indice le elezioni dei componenti di cui al punto c) del medesimo comma, secondo il Regolamento Elettorale già deliberato dal CPO nel 1992 modificato al fine di assicurare un'equilibrata rappresentanza delle due aree contrattuali.

5. Il Comitato, all'atto dell'insediamento nella sua composizione definitiva, elegge la Presidente fra le componenti designate dall'Ente.
Il CPO nomina, altresì, la Segretaria fra tutti i componenti del CPO, adottando in via preliminare il Regolamento approvato con delibera del Presidente ENEA n. 417/93P.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 73 comma 3 lettera g) del presente contratto, la Direzione dell'ENEA, valutate le proposte di azioni positive presentate dal CPO e sentite le Organizzazioni Sindacali firmatarie, in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del presente contratto, sulle modalità di attuazione provvederà a dare esecuzione a dette azioni, la cui applicazione sarà verificata dal CPO.

7. Il Comitato predispone ogni anno una relazione avente ad oggetto i temi e le azioni sviluppate nell'anno che viene trasmessa, tramite la Direzione dell'Ente, alla Funzione Pubblica;

8 Gli oneri connessi al supporto e funzionamento del Comitato sono a carico dell'ENEA.

9. Nell'appendice legislativa del presente CCL sono inserite tutte le disposizioni, raccomandazioni e leggi, in materia di pari opportunità sia nazionali che comunitarie.

 

art.prec. art.succ.