ART. 33 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' MASSIMA DELLE DISPONIBILITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEI SUPERMINIMI

L'entità complessiva delle risorse finanziarie per il biennio economico 1994-1995 per i superminimi è pari allo 0,3% del monte salari al 31.12.1993.

Tale importo rientra nei costi fissati dalle direttive del Governo per il rinnovo contrattuale relativo al biennio 1994-1995 come specificato nel prospetto redatto ai sensi degli artt. 51 comma 1 e 52 comma 3, del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente contratto.

La decorrenza per l'attribuzione dei superminimi non potrà essere antecedente alla data del 1° dicembre 1995.

 

art.prec. art.succ.