ART. 34 - DISCIPLINA PER IL FINANZIAMENTO DI TRATTAMENTI ACCESSORI
E' istituito, a livello di Ente, un fondo finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario finanziato con il contributo ordinario dello Stato, lavoro in turno, nonché alla remunerazione di compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro, oneri o disagi particolarmente rilevanti nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza.
L'ammontare del fondo è costituito dalla somma stanziata per il 1993 per il lavoro straordinario, ridotta dal 1/1/95 di una percentuale pari al 50%, nonché dalla somma stanziata nel bilancio 1993 per il pagamento delle indennità previste dall'allora vigente disciplina contrattuale.