ART. 35 - PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

 

1. Allo scopo di incentivare la produttività collettiva ed individuale l'Ente provvede all'erogazione di premi per la valorizzazione dei dipendenti e del loro contributo all'efficienza organizzativa e funzionale dell'Ente.

Le risorse finanziarie necessarie possono derivare da :

- un accesso, nei limiti precisati dal prospetto redatto ai sensi degli articoli 51, comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente contratto, ad una quota delle disponibilità definite per il rinnovo contrattuale ;

- una frazione non superiore al 20 per cento dei ricavi relativi alle prestazioni di personale derivanti dalle Entrate Programmatiche dell'Ente (diverse dal Contributo Ordinario dello Stato).

I dati di riferimento da assumere sono quelli dell'esercizio precedente.

Detto fondo è costituito a livello di Ente e le disponibilità complessive sono ripartite fra l'Area tecnico-amministrativa e l'Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali contrattuali come di seguito indicato:

- per il 70% con riferimento al parametro del monte salari;

- per il 30% con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna area.

I compensi verranno erogati sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;

b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità ed alla gestione di cambiamenti organizzativi;

c) orientamento all'utenza ed alla collaborazione all'interno della unità di appartenenza e tra unità di appartenenza diverse;

d) capacità di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali

 

2. Le modalità per l'attuazione saranno definite con determinazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale. La deliberazione dell'Ente diventa operativa contestualmente con l'approvazione ministeriale del Bilancio Preventivo dell'Ente di ciascun esercizio. I risultati delle operazioni saranno portati a conoscenza delle OO.SS. firmatarie.

 

3. La gestione di una quota delle risorse complessive può essere affidata a ciascuna unità funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello di Ente.

 

art.prec. art.succ.