ART. 44 - INDENNITÀ DI OPERAZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI

1. Al personale addetto alla operazione degli impianti nucleari di ricerca e per il trattamento di rifiuti radioattivi di cui al D.L. 230/1995, munito dell'attestato di idoneità per la direzione tecnica o della patente di abilitazione di 1° grado (supervisore) o di 2° grado (operatore), ai sensi del D.P.R. 1450/1970, viene concessa, con decorrenza non anteriore alla data di stipula del presente C.C.L., una indennità mensile di operazione nella misura del 10% della retribuzione minima del livello professionale di appartenenza.

2. Tale indennità compete, altresì, agli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica e della protezione degli impianti di cui al comma 1.

3. Tale indennità compete inoltre, nella misura del 5% della retribuzione minima del livello professionale di appartenenza al personale addetto all'operazione degli impianti di cui al comma 1 previsto nei Regolamenti di esercizio di cui all'art. 47 del D.P.R. 185/64 ; compete inoltre al personale addetto alle operazioni degli impianti di cui all'art. 55 del medesimo D.P.R.

 

art.prec. art.succ.