ART. 45 - INDENNITA' DI RESPONSABILITA'

1. Al personale inquadrato nel livello base 9.0 e nei livelli differenziati 9.1 e 9.2 può essere attribuita una indennità accessoria mensile lorda revocabile di importo variabile tra £. 200.000 e £. 500.000 finalizzata a remunerare particolari posizioni di responsabilità e specialistiche.

2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1 l'Ente individua il periodo di riferimento, le posizioni organizzative, le funzioni di responsabilità specialistiche alle quali collegare tale elemento di retribuzione accessoria tenendo conto dei seguenti criteri:

* livello di responsabilità;

* complessità e ampiezza delle competenze attribuite con atto formale per l'espletamento di funzioni di direzione e di coordinamento di strutture organizzative.

Con lo stesso provvedimento l'Ente definirà eventuali modifiche peculiari per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di presenza lavorativa.

3. L'indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle posizioni organizzative ed alle funzioni specialistiche e di responsabilità individuate ai sensi del comma 2.

4. Per il finanziamento di detta indennità si provvederà mediante apposito fondo costituito da una quota delle disponibilità finanziarie stabilite per la definizione del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1996/1997. L'indennità di responsabilità verrà attribuita con decorrenza 1° gennaio 1997.

5. I criteri per l'attribuzione dell'indennità alle posizioni organizzative individuate dall'Ente ai sensi del comma 2 sono riportati nell'Allegato C al presente contratto.

 

art.prec. art.succ.