ART. 47 - CUMULO INDENNITA'
1. Qualora ad un dipendente vengano simultaneamente corrisposte le indennità
di disagio ambientale, l'indennità per uso di indumenti protettivi e
l'indennità di operazione di impianti nucleari si procede ad una riduzione pari
al 40% dell'importo relativo all'indennità di minor valore.
Qualora vengano corrisposte simultaneamente due delle indennità sopracitate si
procede ad una riduzione pari al 20% dell'importo relativo all'indennità di
minor valore.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente trovano applicazione dalla data di stipulazione del presente contratto.