ART. 46 - INDENNITA' SOSTITUTIVA TRATTAMENTI SPECIFICI DI ENTE

1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto è istituita una indennità sostitutiva di trattamenti specifici corrisposti dall'Ente in applicazione dell'art. 13 comma 2 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991.

Gli importi precedentemente erogati in applicazione del citato disposto contrattuale sono destinati al finanziamento della suddetta indennità.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno finanziario a tutto il personale destinatario del presente contratto appartenente all'Ente nelle seguenti misure :

Livello

Importo annuo lordo

9.2

1.130.000

9.1

920.000

9.0

760.000

 

 

art.prec. art.succ.