ART. 46 - INDENNITA' SOSTITUTIVA TRATTAMENTI SPECIFICI DI ENTE
1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto è istituita una indennità sostitutiva di trattamenti specifici corrisposti dall'Ente in applicazione dell'art. 13 comma 2 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991.
Gli importi precedentemente erogati in applicazione del citato disposto contrattuale sono destinati al finanziamento della suddetta indennità.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno finanziario a tutto il personale destinatario del presente contratto appartenente all'Ente nelle seguenti misure :
Livello |
Importo annuo lordo |
9.2 |
1.130.000 |
9.1 |
920.000 |
9.0 |
760.000 |