ART. 49 - TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO
1. Il trasferimento di sede di lavoro per esigenze di servizio che comporti cambiamento di dimora abituale deve essere comunicato al dipendente per iscritto e con un preavviso non inferiore a tre mesi.
2. Al dipendente trasferito per esigenze di servizio in sede di lavoro che comporti cambiamento di dimora abituale spetta il seguente trattamento:
a) rimborso delle spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto per sé e per i familiari conviventi che lo seguono nel trasferimento e, per la durata del medesimo, il rimborso delle spese di vitto e di alloggio nei limiti previsti dall'art. 48.
b) rimborso delle spese di trasporto per le masserizie;
c) cinque giorni di permesso retribuito in occasione del trasferimento;
d) integrale rimborso dell'eventuale indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto;
e) una indennità, pari alla retribuzione complessiva mensile per un minimo di 3 mesi ed un massimo di 12 mesi, in relazione alla dislocazione territoriale della nuova sede di lavoro.
3. In caso di trasferimento per esigenze di servizio in sedi situate in località caratterizzate da inadeguatezza di ricettività abitativa, al dipendente interessato è riconosciuta per 5 anni, a titolo di rimborso, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso strettamente rapportata alle esigenze del nucleo familiare, in termini di almeno un vano per ciascun componente di esso.
Danno titolo al rimborso anche le spese di condominio fatta eccezione per le somme relative al riscaldamento, al telefono, alla luce, al gas e all'acqua nel limite massimo mensile di 1/8 del canone locativo determinato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Al dipendente interessato verranno altresì rimborsate le spese sostenute per la registrazione del contratto di locazione e degli eventuali allacciamenti per il telefono, la luce, il gas e l'acqua.