ART. 50 - TRATTAMENTO DI SEDE ALL'ESTERO

1. Il personale può essere trasferito presso sedi estere per un periodo non superiore a 2 anni, prorogabili per ulteriori periodi sempre non superiori a 2 anni ciascuno.

In ogni caso la permanenza all'estero presso una o più sedi non può superare complessivamente 8 anni nell'intera vita lavorativa.

2. Al personale con sede di servizio all'estero, compete, in aggiunta alla retribuzione complessiva mensile, una indennità giornaliera, a titolo di contributo alle maggiori spese sostenute dal dipendente, pari a quella prevista dal comma 8 dell'art. 48 del presente contratto.

3. Al personale la cui sede di lavoro viene trasferita all'estero, spetta altresì il trattamento di trasferimento di cui all'art. 49.

4. L'indennità di cui al comma 2 viene corrisposta anche durante i periodi di ferie.

5. Al personale con sede di servizio all'estero spetta, in ogni biennio, il parziale pagamento delle spese di viaggio per il godimento delle ferie in Italia anche per i familiari a carico conviventi. Il relativo diritto è acquisito dopo 18 mesi di permanenza effettiva nella sede estera, ancorchè i viaggi siano stati effettuati precedentemente. Le spese predette sono rimborsate per il percorso dalla sede estera fino alla precedente sede in Italia e viceversa, nella misura di 2/3 per il personale in servizio in paesi europei e di 4/5 per il personale in servizio presso altri paesi.

6. Durante le assenze per gravidanza e puerperio e per i periodi di aspettativa o congedo previsti dal presente contratto la corresponsione dell'indennità viene sospesa.

7. Il personale, che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio, l'intera indennità di cui al 2° comma. L'indennità stessa è ridotta della metà per il periodo successivo che non può superare in ogni caso i 30 giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposto il trattamento previsto dall'art. 48 per le trasferte in Italia.

8. Al personale con sede all'estero, che debba recarsi per ragioni di servizio in altre località del paese in cui opera o in altra nazione spetta il trattamento previsto dall'art.48 per le trasferte in Italia.

9. Il limite complessivo di 8 anni di permanenza di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche per il personale in servizio all'estero alla data di stipulazione del presente contratto. Il predetto personale nel corso dei due anni successivi alla data di stipulazione del presente contratto avrà diritto al trattamento di sede all'estero previsto dall'art. 38 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991 con riferimento ai valori giornalieri dell'allegato H in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

 

art.prec. art.succ.