ART. 53 - INCOMPATIBILITA' DI IMPIEGHI
1. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria nonché di qualsiasi attività, anche occasionale, che sia in conflitto con gli interessi ed i compiti dell'Ente.
2. I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura salvo che ciò non sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
3. Il dipendente per il quale venga accertata l'incompatibilità è diffidato dal Presidente dell'Ente a cessare dalla situazione di incompatibilità.
4. Decorsi 15 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il rapporto di impiego o di lavoro viene risolto.
5. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
6. Ai fini della realizzazione di un pieno rapporto di collaborazione fra ENEA e Organizzazioni costituenti la rete di ricerca nazionale, i dipendenti possono essere autorizzati con provvedimento del Presidente, sentito il Direttore Generale ad accettare incarichi di insegnamento universitari per docenti a contratto di cui al D.P.R. n. 382/60.
Al dipendente è consentito optare per l'esercizio dell'incarico durante o al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora l'incarico venga svolto durante l'orario di lavoro sarà devoluto al bilancio dell'Ente la corrispondente quota di retribuzione; se l'incarico viene svolto al di fuori del normale orario il dipendente ha diritto a percepire l'intera retribuzione.