ART. 52 - OBBLIGO DI REPERIBILITÀ'
1. In relazione alle esigenze di servizio connesse alla sicurezza ed alla protezione sanitaria della popolazione nonché alla salvaguardia degli Impianti e dei Centri dell'Ente, i dipendenti sono tenuti, ove a ciò invitati dall'Ente con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro.
2. Eventuali modifiche alle vigenti normative in materia interne in merito al tempo massimo intercorrente dal momento della chiamata entro il quale i dipendenti reperibili devono intervenire, le procedure interne per la predisposizione e l'inserimento nei turni nonché gli obblighi del personale reperibile, saranno definiti con apposita norma attuativa, previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale.
3. Al dipendente in reperibilità compete il trattamento economico di cui all'art.41.