ART. 55 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, l'entità della sanzione è determinata in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'Ente o a terzi e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del dipendente nei confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e terzi, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di più dipendenti in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste al successivo comma 3, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro fino a trenta giorni si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le infrazioni quali:
a) condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Ente, gli altri dipendenti ovvero verso terzi;
b) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, indipendentemente dal fatto che ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di terzi;
c) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Ente, nei limiti previsti dall'articolo 6 della l. n.300/70;
d) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro ove applicabili;
e) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente o ai terzi;
f) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede assegnata dall'Ente;
g) testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare in procedimenti disciplinari;
h) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori, nei confronti di altri dipendenti o di terzi;
i) responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti o di terzi;
j) manifestazioni denigratorie nei confronti dell'Ente, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
k) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
l) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Ente o a terzi.
4. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 56, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare.
Qualora l'Ente venga a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art. 56, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
5. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del primo capoverso del comma 8 è attivato entro 180 giorni da quanto l'Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva.
6. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti entro quindici giorni dalla data di cui all'art. 2, comma 2. Tale forma di pubblicità è tassativa ed il codice disciplinare si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.