ART. 56 - SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Le violazioni, da parte dei dipendenti, dei doveri disciplinati nell'articolo 51 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione previo procedimento disciplinare, della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a trenta giorni ove non si verifichino fattispecie di gravità tale da configurare l'applicazione dell'art.60.

2. L'Ente non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento dell'Ente è tenuto alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.

3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.

4. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini di quanto previsto al comma 2, comunica, entro trenta giorni, all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento.

In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.

5. Al dipendente o, su sua espressa delega, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

7. L'Ente individua, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari; l'articolazione organizzativa e le specifiche funzioni di detto ufficio verranno disciplinate in modo da assicurare, sia nella fase istruttoria che decisionale, determinate garanzie di imparzialità.

8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione indicata nel comma 1 del presente articolo, nel rispetto dei principi e criteri di cui all'art. 55. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

9. Per quanto concerne l'applicazione delle procedure di conciliazione si rinvia ai commi 7 e 8 dell'art. 59 del decreto legislativo n. 29/93.

10. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile, nelle ipotesi di cui al comma 1, può essere ridotta di un terzo ma in tal caso non sono più esperibili l'impugnazione, né il tentativo di conciliazione.

11. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

12. Il provvedimento di cui al comma 1 non solleva il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993.

 

art.prec. art.succ.