ART. 58 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. L'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, ha luogo:
a) per collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 503/1992;
b) per dimissioni volontarie del dipendente
c) per decesso del dipendente ;
d) per recesso da parte dell'Ente.
2. L'Ente può, altresì, procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro qualora:
a) il dipendente assente per malattia superi, senza aver ripreso servizio, i periodi di conservazione del posto previsti dall'art. 24, commi 1 e 2;
b) il dipendente non ottemperi, entro il termine di 15 giorni, alla diffida dell'Ente a far cessare la situazione di incompatibilità di impieghi di cui all'art. 53;
c) il dipendente superi, senza aver ripreso servizio, i periodi di aspettativa contrattualmente previsti;
d) il dipendente si renda responsabile di violazione dei doveri di comportamento, secondo quanto previsto nell'art. 60.