ART. 59 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 58 la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'Ente comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.

2. Nel caso di dimissioni del dipendente questi deve darne comunicazione scritta all'Ente rispettando i termini di preavviso di cui al successivo art. 62.

 

art.prec. art.succ.