ART. 63 - NULLITA' DEL LICENZIAMENTO

1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le leggi sul rapporto di lavoro e in particolare :

a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, sessuali, di razza o di lingua ;

b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile.

2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

 

art.prec. art.succ.