ART. 64 - AMBIENTE DI LAVORO
In connessione con il prioritario rilievo che assume la tutela della salute dei dipendenti sui luoghi di lavoro, l'ENEA - avuto riguardo alle disposizioni di legge e/o alle direttive comunitarie in materia, in particolare per ciò che concerne l'effettuazione dei controlli sanitari obbligatori - provvede all'adozione di ogni più idonea iniziativa finalizzata a garantire una sempre più efficace azione di tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 626/1994 e successive modificazioni.
In tale contesto, in relazione anche a quanto disposto dal D.lgs. 626/1994 e successive modificazioni, costituiscono strumenti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione dei rischi, protezione della salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente di lavoro:
A. DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Per ogni Sede di lavoro è elaborato un documento, custodito dall'Ente, contenente:
- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
B. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO - DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE
Per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma dei D.lgs. 626/1994 e successive modificazioni, D.lgs. 230/1995, D.P.R. n. 303/1956, D.P.R. n. 1124/1965, D.lgs. n. 277/1991 e altre normative in materia, e per altri dipendenti - per i quali in ragione di particolari attività svolte, l'Ente sentite le OO.SS. firmatarie, ritiene debba ugualmente provvedersi ad un controllo medico - viene istituita, a seconda della specifica normativa, una "cartella sanitaria e di rischio", ovvero un "documento sanitario personale".
La cartella o il documento di cui al comma precedente sono istituiti ed aggiornati dal medico competente/autorizzato sotto la propria responsabilità, custoditi dall'Ente e posti, a richiesta del dipendente, a sua disposizione.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, copia della "cartella sanitaria" o del "documento" sarà consegnata al dipendente.
C. REGISTRO INFORTUNI
Presso ogni Unità produttiva a cura del Servizio del Personale, viene istituito un "registro infortuni" nel quale vengono annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni compreso quello dell'evento.
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Vigilanza e delle OO.SS. firmatarie e conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione.
D. RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
In attuazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19 e 20 del D.lgs. 626/1994 e successive modifiche, i dipendenti, attraverso il/i rappresentante/i per la sicurezza, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
E. VISITE MEDICHE
Un lavoratore che abbia operato come lavoratore esposto ai sensi del D.lgs. 230/1995 è sottoposto, previo suo consenso o richiesta, agli accertamenti sanitari periodici, per un periodo di 48 mesi dopo la cessazione (anche se intervenuta per estinzione del rapporto di lavoro) dell'attività che abbia comportato la esposizione, anche se il Medico non abbia disposto in tal senso.