ART. 66 - TRATTAMENTI ASSICURATIVI
1. Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma delle disposizioni contenute nel R.D. 17 agosto 1935 n.1765 e nel D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, è assicurato presso l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
2. L'Ente garantirà comunque, nei limiti dei massimali previsti dall'INAIL, e sempre che non sia riconosciuto dall'INAIL stesso, un indennizzo in relazione ad invalidità permanente contratta da personale già classificato professionalmente esposto ai sensi dell'art. 9 lettera g) del D.P.R. n.185/64 e, a far data dal 1° gennaio 1996, al personale esposto di categoria "A" ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 230/1995, in conseguenza di manifestazioni patologiche, qui di seguito elencate, e che in via presuntiva sono da ritenersi malattie professionali, purché l'insorgenza si verifichi entro il periodo di tempo dalla cessazione dell'esposizione, accanto a ciascuna di esse indicato:
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Resta fermo quanto stabilito dall'art.15 della Legge 31.12.1962 n.1860 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Tutti i dipendenti sono coperti con apposita polizza per i resta Resta fermo quanto stabilito dall'art.15 della legge 31.12.1962 n.1860 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Tutti i dipendenti sono coperti con apposita polizza per i rischi concernenti la responsabilità civile verso terzi per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite ai dipendenti, esclusa la copertura della responsabilità per danni arrecati all'Ente.
4. Sarà inoltre assicurato ai dipendenti con polizza il rimborso delle spese legali e tecniche (perizie) sostenute per i procedimenti giudiziari nei quali siano incorsi, connessi all'espletamento delle mansioni ad essi affidate, sempre che il procedimento non sia stato promosso dall'Ente.