ART. 65 - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA
1. Il personale neo-assunto dell'ENEA è iscritto, per quanto concerne il trattamento di previdenza, all'I.N.P.D.A.P. Resta salva la possibilità all'atto dell'assunzione per il personale già iscritto ad altri istituti previdenziali di optare, ove le disposizioni legislative lo consentano, per l'iscrizione all'I.N.P.D.A.P. o ad altri istituti previdenziali.
2. I dipendenti che, alla data di entrata in vigore del presente contratto, usufruiscono del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa in essere presso l'ENEA, conservano il trattamento stesso nel valore maturato nell'ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento in base alla relativa normativa.
3. Resta comunque impregiudicata la facoltà prevista dalle disposizioni legislative vigenti in materia di ricongiunzione o riscatto di periodi assicurativi riferiti a diversi regimi previdenziali.