ART. 68 - ASSICURAZIONI INTEGRATIVE

1 Le Parti concordano sull'opportunità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza.

2. L'Ente potrà provvedere all'attuazione di tale trattamento d'intesa con le OO.SS. firmatarie, sia stipulando direttamente idonea polizza assicurativa, che aderendo ad analoghe iniziative già poste in essere da altri Enti.

3. Le Parti convengono che le modalità di adesione ed i criteri relativi alla ripartizione dei costi fra la quota a carico del dipendente e l'accesso ai fondi di cui all'art. 70 siano definiti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS firmatarie.

 

art.prec. art.succ.