ART. 69 - SERVIZI AZIENDALI

1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alle modalità di svolgimento nonché alla dislocazione territoriale delle attività, l'Ente è tenuto ad assicurare i seguenti servizi aziendali fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.4 del presente contratto:

- mensa;

- trasporto sul luogo di lavoro;

- asili nido.

2. Il servizio di mensa è assicurato per tutti i Centri in cui è fissato un orario continuativo di lavoro di tipo industriale. E' confermata l'attuale incidenza del contributo a carico dei dipendenti nella misura del 10% del costo del pasto calcolato convenzionalmente come valore medio dei costi dei pasti dei contratti di appalto dei vari Centri. Tale valore è determinato con arrotondamento alle 50 lire e aggiornato annualmente.

3. Per i Centri dell'Ente viene messo a disposizione del personale un servizio pullman per il trasporto. Al fine di realizzare economie di gestione l'Ente potrà adottare, in casi particolari legati alla dimensione e alla logistica dei Centri, modalità sostitutive del suddetto servizio previa valutazione conclusiva con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale.

4. Nei Centri e nelle Sedi, in relazione all'orario di lavoro del personale e alla dislocazione territoriale, sono messi a disposizione servizi di asili nido.

 

art.prec. art.succ.