ART. 70 bis - mutui edilizi

(ex art.56 ccl enea 1988-1991)

 

1. Sono concessi ai dipendenti mutui edilizi per un ammontare complessivo di 25 miliardi nel triennio di vigenza del presente contratto per l'acquisto, la costruzione o l'esecuzione di lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o per il finanziamento di cooperative edilizie costituite fra dipendenti dell'Ente. I mutui sono erogabili a condizione che l'immobile sia destinato a prima casa idonea per il dipendente e il suo nucleo familiare, per un importo fino ad un massimo di 100 milioni di lire.

 

2. L'estinzione del mutuo ha luogo mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i venticinque anni con applicazione di un saggio di interesse agevolato, pari all'8,40% annuo.

 

3. La somma da destinare a tali mutui verrą definita ogni anno dall'Ente sentite le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

 

 

art.prec. art.succ.