ART. 70 - ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI, ASSISTENZIALI

1. L'ENEA favorirà lo sviluppo, secondo specifici accordi con le OO.SS., delle seguenti attività e benefici a favore del personale dipendente e/o dei propri familiari:

a) attività ricreative turistiche sportive;

b) attività culturali ( biblioteche, cineforum, teatro, visite guidate, conferenze e lezioni, attività artistiche);

c) colonie marine e montane per i figli (o equiparati ai figli agli effetti degli assegni familiari) dei dipendenti, nonché per gli orfani dei dipendenti deceduti per cause di servizio;

d) borse di studio riservate ai figli (o equiparati ai figli agli effetti degli assegni familiari) dei dipendenti, nonché agli orfani dei dipendenti deceduti per cause di servizio;

e) sussidi e prestiti.

2. Permane l'efficacia delle regolamentazioni in materia adottate dall'Ente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 della legge 537/1993.

In particolare le Parti si danno atto che la Commissione di Ente per i Benefici Assistenziali di cui alla delibera del C.d.A. dell'Ente del 15.02.1996 ha funzioni di proposta verso gli organi decisionali dell'Ente investiti delle singole determinazioni.

3. Lo stanziamento annuale destinato alle attività di cui al comma 1 è stabilito in un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritto nel bilancio di previsione.

 

art.prec. art.succ.