ART. 72 - PROCEDURE E DELEGAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE
1 Le delegazioni per la contrattazione di cui all'art. 73 sono costituite:
A livello di Ente:
a) per l'Ente: dal Presidente o da un suo delegato e dal Direttore Generale o da
un suo delegato e da una rappresentanza dei Responsabili delle Unità della
Macrostruttura direttamente interessati alla trattativa per la stipula
dell'accordo;
b) per le Organizzazioni Sindacali: da dirigenti delle Organizzazioni Sindacali
nazionali firmatarie il presente contratto e che abbiano aderito all'accordo sui
servizi minimi essenziali.
A livello locale:
a) per l'Ente: dal titolare del potere di rappresentanza dell'Ente nelle materie
oggetto delle contrattazioni nell'ambito dell'Unità Produttiva, assistito da
una rappresentanza dei titolari delle Unità organizzative direttamente
interessate alle trattative per la stipula dell'accordo;
b) per le Organizzazioni Sindacali: dalle RSU, ove costituite, per le
Organizzazioni Sindacali che vi aderiscono e da dirigenti di ciascuna delle
rappresentanze sindacali per le Organizzazioni Sindacali restanti.
2. Le convocazioni da parte dell'Ente per l'avvio del negoziato avrà luogo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta proveniente dalle OO.SS. firmatarie.
3. Gli accordi si applicano entro 30 giorni dalla loro stipulazione e devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.