ART. 73 - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

1. Il sistema di contrattazione comprende, oltre il contratto collettivo di lavoro, due livelli ulteriori:
A) contrattazione a livello di Ente ;
B) contrattazione decentrata a livello locale ;

2. La contrattazione ha per oggetto le materie e gli istituti di cui ai commi 3 e 4 in conformità dei criteri e delle procedure indicate nell'articolo 72 garantendo il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale.

3. La contrattazione si svolge a livello di Ente sulle seguenti materie:

a) criteri generali per l'assegnazione e la distribuzione delle risorse destinate all'incentivazione della produttività;

b) quote di risorse e criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose;

c) i criteri per l'attuazione della mobilità volontaria all'interno dell'Ente;

d) obiettivi, indirizzi e programmi di massima dell'attività di formazione professionale;

e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;

f) criteri generali per l'istituzione e gestione dell'attività socio-assistenziale per il personale;

g) le misure dirette a favorire la pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale anche ai fini delle azioni positive previste dalla legge 125/1991;

h) criteri di priorità per le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;

i) criteri e metodologie per gli sviluppi di inquadramento e retributivi.

l) adattamento delle tipologie di orario, con esclusione dell'articolazione dello stesso, ad esigenze specifiche o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio del lavoro in particolari periodi dell'anno.

4. La contrattazione decentrata a livello locale riguarda le Unità produttive dell'Ente di cui all'art. 78 con esclusione delle strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali e si svolge evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione nazionale sulle seguenti materie :

a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche,

b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.

5 Gli accordi stipulati non possono comportare oneri oltre quelli previsti dal presente contratto né direttamente, né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, e conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore del successivo contratto collettivo.

 

art.prec. art.succ.