ART. 75 - ESAME

1. Ciascuna delle OO.SS. firmatarie il presente contratto può chiedere, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 29/93, in forma scritta sulle materie di cui all'art. 74, l'attivazione della procedura di esame; della richiesta di incontro per l'esame l'Ente provvede a dare notizia alle altre OO.SS. firmatarie.

2. Le procedure di esame sono espletate a livello di Ente o locale a seconda dei soggetti che hanno adottato il provvedimento oggetto dell'esame stesso.

3. L'esame deve espletarsi di norma nel termine di 5 giorni dalla richiesta dell'incontro. Durante tale periodo le Parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

4. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle Parti nelle materie oggetto dell'esame stesso. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle materie oggetto di esame.

5. Durante il periodo in cui si svolge l'esame l'Ente non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le Organizzazioni Sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

 

art.prec. art.succ.