ART. 74 - INFORMAZIONE

1. L'Ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali interessati operanti nell'Ente in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

2. Nelle seguenti materie individuate dal d. lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto, l'Ente fornisce un'informazione preventiva inviando tempestivamente la documentazione necessaria:

a) articolazione dell'orario e turnazioni;

b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche di riferimento qualora applicabili;

c) verifica periodica della produttività delle strutture;

d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;

e) criteri generali di organizzazione del lavoro;

f) criteri generali di organizzazione delle strutture e della mobilità del personale;

g) bilancio preventivo e consuntivo;

h) previsioni di compartecipazione associative e/o consortili ed affidamento all'esterno di servizi correlati all'introduzione di nuove tecnologie;

i) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;

l) programmi di formazione e aggiornamento;

m) verifica dei risultati dei sistemi di produttività;

n) andamento delle attività derivanti da contratti e convenzioni con organismi esterni compresi gli eventuali proventi al personale ivi direttamente impegnato.

o) gestione dei servizi aziendali

p) modalità di controllo presenze.

3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto il contenuto dei provvedimenti adottati e i relativi risultati:

- verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro laddove applicabili;

- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- attuazione dei programmi di formazione del personale;

- andamento generale della mobilità del personale;

- ripartizione complessiva delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;

- ripartizione complessiva dei fondi per la produttività collettiva ed individuale;

- attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale;

- attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.

Per le materie attinenti specifiche esigenze produttive a livello locale l'informazione viene trasmessa anche alle Rappresentanze sindacali di cui all'art. 72 comma 1.

Per l'informazione di cui al presente comma è previsto almeno un incontro annuale in relazione al quale l'Ente fornisce tempestive ed adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.

4. Sulle materie di cui ai commi 2 e 3 l'Ente invierà alle OO.SS. firmatarie copia delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

5. Le deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi saranno inviate entro 15 giorni dalla loro adozione alle OO.SS. firmatarie il presente contratto corredate dai conti e dalle rispettive relazioni.

6. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori l'Ente assicura una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

 

art.prec. art.succ.