ART. 78 - UNITĄ PRODUTTIVE
1. Le unitą produttive nel cui ambito, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970, possono essere costituite le rappresentanze sindacali vengono individuate nelle sedi di lavoro dell'Ente di seguito indicate:
- Roma Sede
- Trisaia
- Casaccia
- S. Teresa
- Frascati
- Ispra
- Bologna
- Portici
- Brasimone
- Faenza
- Montecuccolino
- Saluggia
Le parti convengono che l'elenco suddetto potrą subire variazioni in relazione a modifiche dell'articolazione territoriale degli insediamenti dell'Ente.
2. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa ARAN - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ferma restando l'applicazione dell'art. 19 della legge 300/1970 per le organizzazioni sindacali firmatarie l'accordo costitutivo delle medesime rappresentanze unitarie;
b) le rappresentanze sindacali, individuate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lett. a), ovvero in caso di non ancora avvenuta costituzione delle R.S.U..